Working e Position Paper

    14.09.2018
    Licenziamento di lavoratore somministrato: attenzione ai termini (Nota del Centro Studi)

    Spesso accade nel complesso mondo della somministrazione di lavoro, come l’esercizio del potere disciplinare da parte dell’agenzia per il lavoro, venga reso complicato da alcuni comportamenti scolastici dell’impresa utilizzatrice. In specie alcune titubanze scarsamente fondate piuttosto che negligenti dimenticanze, portano all’irrogazione del provvedimento disciplinare oltre la scadenza prevista dal ccnl.
    La Corte di Cassazione con una recente sentenza afferma come il licenziamento oltre il termine previsto dal contratto collettivo di lavoro equivale ad implicita ammissione dell’insussistenza del fatto contestato.
    All’origine della sentenza, vi è il recesso in tronco intimato a un dipendente di una società per assenze ingiustificate, il quale ha impugnato il licenziamento per mancato rispetto del termine di dieci giorni previsti dal ccnl in merito all’irrogazione della sanzione disciplinare. Per la Corte, il mancato rispetto del termine finale previsto per il licenziamento dal ccnl, determina automaticamente l’insussistenza degli addebiti contestati e conseguentemente, di una giusta causa di recesso (per il caso in specie). In specie, decorso tale periodo, le giustificazioni devono ritenersi accolte.
    La Corte ha precisato come la norma contrattuale collettiva, nel momento in cui ricollega al ritardo della sanzione disciplinare, la conseguenza di un’accettazione delle giustificazioni, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma fondamentale e sostanziale, che regola il corretto potere disciplinare. Ecco, quindi, come l’art 35 comma 6, del D.lgs n.81/2015, nella sua veste sintattica (” Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970. ) deve essere necessariamente riletto alla luce della sentenza della cassazione, al fine di evitare pericolosi errori formali con ricadute sostanziali, e la considerazione dell’inefficacia del licenziamento per il mancato rispetto di un termine procedurale. Illegittimità di un provvedimento disciplinare, poiché l’addebito mosso a carico del lavoratore era venuto a cadere per l’Intervenuta implicita ammissione da parte del datore di lavoro della insussistenza della condotta illecita che rendeva il fatto contestato non più configurabile come mancanza sanzionabile.

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