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    05.06.2017
    Tirocini: novità sulle linee guida

    La Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio si è espressa positivamente in merito all’Accordo sulle “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, in particolare ha espresso parere favorevole purché siano accolte le osservazioni seguenti :

    • Riformulare l’articolo 2, comma. 2 nel seguente modo:
    “La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
    Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire”.

    • Riformulare l’articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:
    “Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.”

    Queste proposte tengono conto che:

    a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

    b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.

    Per leggere il testo dell’Accordo clicca su: Conf.STATREG.25.05.2017

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