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    24.04.2017
    Lavoro: novità contenute nel Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (cd. Decreto fiscale)

    Pubblicato il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Decreto fiscale), contenente provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.

    Gli interventi in materia di lavoro e previdenza da evidenziare sono:

    PREMIO DI PRODUTTIVITA’ (Art. 55). Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del Lavoro hanno diritto all’abbassamento del 20% della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta.
    Tale disposizione trova applicazione per gli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017. Q

    DURC (Art. 54). Il DURC, in presenza della regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
    L’adesione, tuttavia, comporta un comportamento virtuoso anche nelle fasi successive in quanto il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste nel piano, comporta l’annullamento del DURC che andrà memorizzato in una sezione del servizio “Durc on line”.
    L’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate, inoltre sono previste modalità che superino il problema dell’ottenimento di un DURC positivo in attesa della risposta dell’agente di riscossione.

    APE SOCIALE (Art. 53). Le attività indicate negli allegati C ed E della legge n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi ed a condizione che le stesse siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione.

    Cliccando sotto puoi leggere il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
    50-2017-DL-manovra-fiscale

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